registri contabili

Pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri

Entro il 17.3.2014 (il 16 marzo cade di domenica) deve essere versata la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c.

L’obbligo di versamento permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001.

Soggetti tenuti al versamento

Sono tenuti al versamento le società di capitali (es. spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (C.M. 3.5.96 n. 108/E).

Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (es. libro giornale e libro inventari) e bollati (es. libri sociali ex art. 2421 c.c.) nei modi previsti dall’art. 2215 c.c.

Sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (R.M. 27.5.96 n. 90/E).

A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. 108/E/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr. Trib. Udine 7.3.96).

Ammontare della tassa

L’ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell’1.1.2014.

Modalità di versamento

Le modalità di versamento sono differenti, a seconda che la società si trovi:

  • nel primo anno di attività;
  • negli anni successivi.

Primo anno di attività

Per le società costituite dopo l’1.1.2014 e che si trovino, quindi, nel primo anno di attività, il versamento deve essere effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – c/c postale n. 6007, prima della pre¬sentazione della dichiarazione di inizio attività; su tale dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell’attestazione di versamento.

Anni successivi

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 “Tassa annuale vidimazione libri sociali” e indicando, quale periodo di riferimento, “2014”.

Gli eventuali crediti compensabili con il modello F24, vantati dal contribuente, possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

Prova dell’avvenuto versamento

Se i libri e i registri delle società di capitali vengono presentati prima che sia decorso il termine del 17 marzo, i pubblici ufficiali (es. notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura), senza richiedere l’esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfettaria di concessione governativa (R.M. 20.11.2000 n. 170).

Qualora la richiesta di vidimazione sia successiva al suddetto termine, invece, è necessario esibire la fotocopia del modello F24, attestante il versamento.

VERSAMENTO DEL SALDO IVA PER L’ANNO 2013

Entro il 17.3.2014 (in quanto il 16.3.2014 cade di domenica), i soggetti tenuti alla presentazione della dichia-razione IVA relativa al 2013 devono versare il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il modello UNICO 2014 possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo.

Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma. Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 17 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.

Presentazione della dichiarazione IVA “in via autonoma”

Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno e, dunque, risultare esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA preclude la possibilità di effettuare i versamenti IVA entro le scadenze previste dal modello UNICO (circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2011 n. 1).

Di conseguenza, il saldo IVA risultante dalla dichiarazione dovrà essere versato:

  • in un’unica soluzione, entro il 17.3.2014;
  • ovvero, in forma rateale, con una maggiorazione pari allo 0,33% mensile dell’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo 6099 “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. Quale anno di riferimento va riportato il 2013.

Limite minimo

Il versamento è dovuto se di importo pari o superiore a 11,00 euro (per effetto degli arrotondamenti all’euro effettuati in dichiarazione).

Rateizzazione del versamento

Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, il versamento dell’IVA a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove.

Modalità di rateazione

Le modalità di rateazione delle somme dovute possono essere sintetizzate nel modo seguente:

  • il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi a partire dalla seconda rata;
  • il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza del saldo (17 marzo) e delle altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (salvo differimenti);
  • la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre.

Nel 2014, le rate successive alla prima scadono quindi il 16 aprile, il 16 maggio, il 16 giugno, il 16 luglio, il 20 agosto (differimento feriale), il 16 settembre, il 16 ottobre e il 17 novembre (il 16 è domenica).

Indicazione nel modello F24

Trattandosi di importo rateizzabile, nella colonna rateazione dovrà essere indicato:

  • il numero della rata oggetto del pagamento;
  • il numero di rate complessivo.

Ad esempio, se si opta per il versamento in 4 rate, l’indicazione da riportare per il versamento della prima rata sarà “0104”.

Se, invece, il versamento non viene rateizzato, deve essere indicato il valore “0101”.

Codice tributo per il pagamento degli interessi

Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’IVA da versare a saldo, con il codice tributo “1668”.