modello 730

Modello 730: Rimborsi dal datore di lavoro fino a 3.999,99

Il credito Irpef derivante dal Modello 730, se di importo superiore a 4mila euro non sarà più rimborsato dal sostituto d’imposta ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate dopo una procedura di controllo preventivo da effettuarsi entro sei mesi dalla scadenza della trasmissione telematica della dichiarazione.

Il  superamento della soglia dei quattromila euro deve essere considerata tenendo conto:

  1. di eventuali compensazioni; il che significa,  se il credito reale è di 5mila euro ma 1.200 sono utilizzati per compensare altre imposte, il residuo credito di 3.800 euro è rimborsabile secondo le ordinarie regole;
  2. solo qualora siano stati compilati il quadro dei familiari a carico per i quali si usufruisce di  detrazioni, oppure la sez. III del quadro F riguardante le eccedenze di imposta derivanti da anni precedenti Lo scopo della norma, seppur discutibile, è quello di evitare che crediti anomali scaturenti da precedenti dichiarazioni possano essere oggetto di rimborso immediato mediante 730.

Eventuali crediti superiori a quattromila euro per i quali non sono state indicate né detrazioni per familiari a carico né eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni saranno rimborsati direttamente dai sostituiti d’imposta.

La legge di stabilità 2014 dispone che, in materia di controlli si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi, pertanto l’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo preventivo potrebbe verificare anche le altre voci riguardanti il modello 730 e chiederne i documenti giustificativi.

La domanda a questo punto sorge spontanea: L’amministrazione Finanziaria rispetterà i tempi?  Ai posteri l’ardua sentenza

locazione

Locazione e affitto di beni immobili

1 Premessa

A breve diventeranno operative alcune novità concernenti i contratti di locazione e affitto di beni immobili.

In particolare, salvo il previsto regime transitorio:

  • dall’1.2.2014, per il versamento dell’imposta di registro e di altri tributi minori, derivanti dalla registrazione del contratto di locazione o affitto immobiliare, occorre utilizzare il modello “F24 ELIDE”;
  • dal 3.2.2014, per la registrazione del contratto di locazione o affitto immobiliare (ed altri adempimenti relativi al medesimo contratto), occorre utilizzare il nuovo “modello RLI”.

2 Nuovo modello di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970 è stato approvato il nuovo “modello RLI”, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi.

 2.1 Adempimenti per i quali si utilizza il nuovo modello

Il nuovo modello RLI è utilizzato, a decorrere dal 3.2.2014, per:

  • richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • richiedere la registrazione delle proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • comunicare i dati catastali degli immobili, ai sensi dell’art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122;
  • l’esercizio o la revoca dell’opzione per la cedolare secca;
  • le denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.

In relazione ai suddetti adempimenti, il nuovo modello RLI sostituisce il modello 69.

Il modello 69, pertanto, non viene soppresso dal modello RLI, ma rimane in uso per tutti gli adempi­menti concernenti contratti diversi da quelli di locazione o affitto di beni immobili.

Revoca della cedolare secca

Il modello RLI va utilizzato anche per la revoca del regime sostitutivo della cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (che può essere effettuata in ciascuna annualità contrattuale succes­siva a quella in cui è stata esercitata l’opzione, entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento).

La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.

Resta salva la facoltà di esercitare di nuovo l’opzione per la cedolare secca nelle annualità suc­ces­sive.

 2.2 Termini per la registrazione

Per quanto concerne i termini di registrazione, si ricorda che il contratto di locazione deve essere registrato entro 30 giorni decorrenti:

  • in generale, dalla data della stipula del contratto;
  • ove il contratto preveda una decorrenza anteriore alla stipula, entro 30 giorni dalla data di de­cor­­renza.

2.3 Registrazione semplificata

In generale, la richiesta di registrazione redatta mediante il modello RLI implica l’allegazione di copia del contratto di locazione. Tuttavia, la presentazione può avvenire in forma “semplificata”, senza l’allegazione della copia del testo contrattuale, in presenza delle seguenti condizioni:

  • un numero di locatori e conduttori, rispettivamente, non superiore a tre;
  • una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
  • tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
  • il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
  • il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

3 Utilizzo del Modello “F24 ELIDE” per il pagamento dei tributi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554 è stato invece stabilito che, a partire dall’1.2.2014, sono versati mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) i seguenti tributi connessi alla registrazione del contratto di locazione o affitto di beni immobili:

  • imposta di registro;
  • tributi speciali e compensi;
  • imposta di bollo;
  • sanzioni e interessi relativi alle suddette imposte, tributi e compensi.

Il modello “F24 ELIDE” è reperibile:

  • nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione Stru­men­ti – Modelli;
  • a partire dall’1.4.2014, anche presso gli sportelli delle banche, degli uffici postali e degli Agenti della riscossione.

3.1 Modalità di compilazione del modello F24 ELIDE

La ris. 14/2014 ha illustrato le modalità di compilazione del modello F24 ELIDE precisando che, nella sezione “contribuente”, è necessario indicare:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, i dati della parte che effettua il versamento;
  • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63” da indicare nell’apposito campo.

Invece, nella sezione “Erario ed altro”, è necessario indicare:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore (a meno che si stia pagando l’imposta richiesta con avviso di liquidazione, nel qual caso è necessario riportare i dati indicati nel modello di pagamento allegato all’avviso di liquidazione inviato dall’Ufficio o nell’avviso stesso);
  • nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
  • nel campo “elementi identificativi”:

–     in caso di pagamenti per la prima registrazione, nessun valore;

–     in caso di pagamenti per annualità successive alla prima, ovvero di cessione, risoluzione o proroga del contratto, il codice identificativo del contratto medesimo, che è composto da 17 caratteri ed è reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto resti­tuita dall’ufficio o, per i contratti registrati telematicamente, nella ricevuta di registra­zio­ne. Ove tale codice non fosse disponibile, è possibile valorizzare il campo in questione se­guen­do le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 14/2014;

  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”:

–     in caso di prima registrazione è indicato l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, nel formato “AAAA”;

–     nel caso di annualità successive alla prima, ovvero di cessione, risoluzione o proroga del contratto, è indicato l’anno di scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”;

–     nel campo “importi a debito versati”, gli importi da versare.

3.2 esclusione della compensazione

Gli importi da versare mediante il modello F24 ELIDE non possono essere compensati con even­tua­li crediti d’imposta o contributivi disponibili.

4 Modalità di pagamento del canone di locazione

Si  ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 50 della L. 27.12.2013 n. 147 (leg­ge di stabilità 2014), a partire dall’1.1.2014, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative devono es­se­re effettuati obbligatoriamente con strumenti tracciabili, anche se l’importo dovesse essere inferiore alla soglia di 1.000,00 euro sancita nell’ambito della disciplina antiriciclag­gio.

In particolare, la nuova norma dispone che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abita­tive, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligato­ria­men­te, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Per il pagamento dei canoni di locazione, quindi, dall’1.1.2014, è necessario utilizzare strumenti trac­­ciabili (bonifici o assegni non trasferibili), a prescindere dal fatto che l’importo sia inferiore (o superiore) alla soglia di 1.000,00 euro.

stabilità 2014

La Legge di Stabilità 2014

Innanzitutto vediamo le misure adottate a favore di cittadini e famiglie.

Il nuovo Fondo “taglia cuneo

Istituito il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”, che riduce le tasse sul cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati e imprese. Il Fondo è alimentato dai risparmi della spending review e dalle risorse derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, anche “una tantum”.

Riduzione dell’Irpef per i lavoratori

Del taglio al cuneo fiscale (la differenza tra il costo del lavoro a carico dell’impresa e lo stipendio netto del lavoratore) che parte nel 2014 con oltre 2,5 miliardi, più della metà, cioè 1,56 miliardi (1,7 miliardi a regime, dal 2015) serviranno a ridurre l’Irpef per le fasce medio-basse.

A 15 mila euro l’incidenza Irpef per un lavoratore senza figli scende dal 14 al 12,57%. Per andare al concreto, chi si trova nella fascia di reddito tra i 15 mila e i 18 mila euro potrà avere uno sgravio medio di oltre 200 euro annui.

A sostegno del lavoro e di chi lo ha perso

Per l’anno 2014 finanziati con 600 milioni di euro gli ammortizzatori sociali in deroga, con 40 milioni i contratti di solidarietà e con 50 milioni la cassa integrazione guadagni straordinaria; 30 milioni di euro vanno inoltre a finanziare la cassa integrazione in deroga anche per il settore della pesca. Altri 50 milioni di euro andranno ad incrementare del 10%, sempre per il 2014, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, che passa così dal 60% al 70%.

Esodati

È stato finanziato, con un impegno di 950 milioni nel periodo 2014-2020, un ulteriore intervento a favore degli esodati, ampliando prima di 6 mila unità e poi, nel corso dell’esame alla Camera, di ulteriori 17 mila, la platea dei salvaguardati, per un totale di oltre 23 mila persone. Nel complesso, ad oggi, sono stati tutelati 160 mila lavoratori.

 Indicizzazione delle pensioni

In materia di rivalutazione delle pensioni dal 2014 l’indicizzazione sarà al 100% per gli assegni fino a 1.500 euro lordi, al 95% (il testo approvato dal Senato prevedeva il 90%) per le pensioni fino a 2.000 euro lordi, al 75% per quelle fino a 2.500 euro lordi e al 50% per gli importi fino a 3.000 euro lordi. Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici superiori a 3.000 euro lordi si prevede la rivalutazione nella misura del 40% nel 2014 per la sola fascia di importo fino a questa stessa cifra e del 45% sull’intero trattamento pensionistico per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Allentata la stretta di Equitalia

Prevista la possibilità di pagare le cartelle esattoriali senza interessi: la “rottamazione” delle cartelle Equitalia varrà solo se il contribuente pagherà in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, le somme dovute.

Via l’importo minimo dell’imposta di bollo

Eliminato, dal 2014, l’importo minimo di 34,20 euro dell’imposta di bollo sui conti titoli. Aumenta a 14 mila euro l’imposta massima sui soggetti diversi dalle persone fisiche.

 Misure per le imprese

Riduzione della pressione fiscale per le imprese

Vale 3,3 miliardi nel prossimo triennio (1 miliardo nel 2014, 1 miliardo e 100 milioni nel 2013, 1 miliardo e 200 milioni nel 2016), il taglio al cuneo fiscale a beneficio delle imprese, che passa attraverso il taglio dei premi e dei contributi obbligatori Inail.

L’altro fronte di taglio al cuneo favorevole ai datori di lavoro prevede l’applicazione a regime della defiscalizzazione Irap sulle nuove assunzioni e l’integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in contratti a tempo indeterminato. Vuol dire 15 mila euro di deduzione per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, con un aumento effettivo e verificabile della base occupazionale complessiva, con un effetto stimato di almeno 135 mila nuove assunzioni.

Rivalutazione dei beni d’impresa

Concessa alle società di capitali e agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un’imposta sostitutiva del 10%.

Potenziamento dell’Aiuto alla crescita economica (Ace)

È stato potenziato l’Ace, l’“Aiuto alla crescita economica”, finalizzato a incentivare le società e le imprese che si finanziano con mezzi propri, attraverso l’incremento per il triennio 2014-2016 del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile. L’aliquota percentuale per il calcolo di questo rendimento, fissata al 3% per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione (2011-2013), salirà nei prossimi tre anni rispettivamente al 4, al 4,5 e al 4,7%.

 Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le Pmi

Previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 600 milioni di euro in tre anni (200 milioni l’anno per il 2014, il 2015 e il 2016).

Erogati 225 milioni di euro a valere sul medesimo Fondo di garanzia per le Pmi per la patrimonializzazione dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, per quelli che nei prossimi 24 mesi realizzeranno operazioni di fusione al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia e per quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

Sostegno finanziario alle imprese

Per finanziamenti agevolati nella forma di contratti di sviluppo nel settore industriale e nel turismo autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

All’incremento per il 2014 del Fondo per la crescita sostenibile sono invece destinati 100 milioni di euro per il 2014 e 50 milioni per il 2015.

Allentamento dei vincoli del patto di stabilità dei Comuni

Deciso l’allentamento del patto di stabilità interno per un miliardo, consentendo ai Comuni che ne hanno la possibilità di far ripartire immediatamente i cantieri e le piccole opere, un impulso importante per la ripresa dell’economia.

Previsto che, per l’anno 2014, la quota del 50% del contributo complessivo assegnato alle Regioni dal patto regionale verticale incentivato (1.272 milioni di euro) sia distribuita, da ciascuna Regione, ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.

Finanziamenti per le infrastrutture

Previsti, tra le altre cose, 401 milioni di euro tra il 2014 e il 2017 per il Mose e 335 milioni per il 2014 in favore dell’Anas (ulteriori 150 milioni per il 2015), da utilizzare, oltre che per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e la prosecuzione di interventi già previsti, per finanziare la realizzazione di nuove opere.

A “Rete ferroviaria italiana” vanno 500 milioni di euro per il 2014, per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e interventi per la velocizzazione del corridoio adriatico, per i nodi e l’interoperabilità.

Previste poi, tra le altre cose, risorse per i lavori della Salerno- Reggio Calabria, per la terza corsia della Venezia-Trieste e della tratta autostradale Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia.

Stanziati, per la realizzazione di impianti sportivi, 45 milioni di euro in tre anni (10 milioni per il 2014, 15 milioni per il 2015 e 20 milioni per il 2016), con l’introduzione di norme di semplificazione per la costruzione di nuovi stadi, escludendo però che insieme ad essi possano essere realizzati nuovi complessi di edilizia residenziale.

Autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per il 2014 per il completamento del piano nazionale della banda larga.

Destinata una parte delle risorse presenti nel Fondo “sblocca cantieri” ad interventi per la realizzazione di ponti e gallerie e prioritariamente ad opere stradali per la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologici.

Finanziamenti per i trasporti

Per potenziare il trasporto pubblico locale e affrontare il problema dell’anzianità del parco veicoli italiano, che ha un’età media di 11 anni contro una media europea di 7,7 anni, stanziate risorse pari a 500 milioni di euro. All’acquisto di materiale rotabile su gomma sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2105 e 2016, mentre 200 milioni di euro serviranno nel 2014 ad acquistare materiale rotabile ferroviario.

Per interventi a favore del settore dell’autotrasporto autorizzata per il 2014 la spesa di 330 milioni di euro.

Per garantire l’operatività delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera stanziati 2 milioni di euro per il 2014 e previste risorse pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Ecobonus e ristrutturazioni edilizie

Si continua a puntare sui bonus edilizi come leve di sviluppo del settore delle costruzioni e dell’immobiliare. Confermati anche per il 2014 entrambi gli ecobonus, senza riduzioni di aliquota: al 65% quello per gli interventi di riqualificazione energetica (diventerà del 50% per il 2015) e al 50% quello per le ristrutturazioni edilizie (diventerà del 40% per il 2014).

Politiche di coesione

Impegnate risorse significative per il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei e nazionali per le politiche di coesione territoriale. Assegnati 54,8 miliardi per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo Fas), l’80% dei quali a favore del Mezzogiorno. Per quanto riguarda il cofinanziamento nazionale degli interventi dei fondi strutturali dell’Unione europea assegnati 4,5 miliardi per il 2016 e 19 miliardi per le annualità successive.

 Nuove misure per la casa e gli inquilini

L’imposta unica comunale (IUC)

La Legge di Stabilità riordina l’intero sistema della tassazione locale, mettendo l’Italia in linea con gli altri paesi europei. Viene istituita l’Imposta unica comunale in materia immobiliare (IUC), che si articola in tre componenti: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare appunto i servizi indivisibili, a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

La IUC si fonda su due presupposti impositivi, uno basato sul valore dell’immobile e l’altro relativo alla fruizione dei servizi comunali, collegato all’utilizzo dello stesso immobile. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e il Comune può ridurla sino all’azzeramento o anche aumentarla, però con il vincolo che la somma delle aliquote IMU e TASI non possa superare l’aliquota massima IMU consentita per il 2013. Per il 2014 l’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille.

Semplificazioni per i contribuenti

Per ridurre gli effetti negativi esercitati dall’incertezza in cui, per settimane e mesi, sono stati tenuti i cittadini e gli intermediari in merito alle decisioni finali dello Stato e dei Comuni, chi ha pagato la seconda rata IMU entro il 16 dicembre con un pagamento insufficiente potrà saldare entro giugno 2014 senza sanzioni. Le date dei versamenti dell’addizionale TARES e del conguaglio IMU 2013 a carico dei contribuenti sono state unificate nella data del 24 gennaio 2014.

Detrazioni per la prima casa

Stanziati, per il 2014, 500 milioni di euro per finanziare la previsione da parte dei Comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le imprese deducibilità degli immobili strumentali

Sia per le imprese, sia per i professionisti, l’IMU relativa agli immobili strumentali diventa deducibile per il 20% ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF). Resta inalterata la indeducibilità per gli altri immobili, come pure la indeducibilità ai fini IRAP.

Il nuovo Fondo di garanzia per la prima casa

Istituito il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Destinate al Fondo risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. Anche il plafond del Fondo di garanzia per le giovani coppie pari a 80 milioni di euro viene trasferito in questo Fondo.

Inquilini tutelati: stop agli affitti in nero

Il pagamento degli affitti, ad eccezione delle case di edilizia economica e popolare, dovranno essere pagati solo con sistemi tracciabili e non più in contanti.

Razionalizzazione delle spese

Dismissioni

La Legge di Stabilità prevede di reperire nel triennio risorse pari ad almeno 1,5 miliardi (500 milioni nel 2014) grazie alla vendita di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della Difesa e non utilizzati per finalità istituzionali.

Interventi sul pubblico impiego

Disposto che per il triennio 2015-2017 l’indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici resti fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013. Non ci sarà quindi nessun adeguamento fino al 2017.

Prorogata a tutto il 2014 la disposizione in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione pubblica non può superare quello corrisposto nel 2010.

Ridotte le percentuali del turn over in determinate pubbliche amministrazioni e prevista la possibilità di assunzioni aggiuntive, in deroga alla normativa vigente, per il comparto sicurezza.

Spending review nel settore pubblico

Affidato al Commissario straordinario per la spending review il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle Regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016.

Tetto al cumulo tra pensione e reddito nella pubblica amministrazione

Le amministrazioni pubbliche, fatti salvi i contratti in corso, non potranno erogare ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici e vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive, trattamenti economici che eccedano il limite fissato di circa 300 mila euro annui.

Imposta di bollo sulle comunicazioni dei prodotti finanziari

L’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari passa, a partire dal prossimo anno, dall’1,5 al 2 per mille, con un recupero di risorse stimato in circa 900 milioni di euro.

La “Web tax

I giganti del Web, da Google ad Amazon, vedranno fatturati gli acquisti di spazi pubblicitari on line e per il diritto d’autore, fino ad oggi fatturati in altri Paesi con regimi fiscali agevolati, ad esempio l’Irlanda.

 

canoni locazione

Nuove modalità di pagamento dei canoni di locazione

Dal 1 gennaio 2014 i canoni di locazione dovranno essere corrisposti mediante strumenti di pagamento tracciabili (es. assegno, bonifico o carta di credito), indipendentemente dall’importo degli stessi. Ai comuni saranno inoltre assegnate funzioni di monitoraggio sui contratti di locazione abitativa in essere: a tal fine, questi ultimi, potranno altresì ricorrere al registro di anagrafe condominiale, ove, come noto, sono annotati i dati relativi agli inquilini degli immobili. Normativa

49. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali». 50. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».».

Il divieto all’utilizzo di contanti scatta quindi indipendentemente dal superamento della soglia di euro 999,99 prevista dalla disciplina antiriciclaggio, per tutti i contratti di locazione ad uso abitativo, comprese le locazioni transitorie, quelle stipulate con studenti e quelle turistiche. La modifica introdotta dalla Legge di stabilità 2014 non riguarda invece i contratti di locazione ad uso commerciale, per i quali rimane fermo il limite dei 999,99 euro, e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Legge di stabilità 204 richiede la tracciabilità dei pagamenti “anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”. Si ritiene che, in questo caso, il riferimento sia da ricondursi alla detrazione d’imposta prevista per i contratti di locazione, ma anche alla determinazione del nuovo Isee, nel quale rilievo essenziale assume la proprietà o la locazione della casa di abitazione. Le sanzioni Qualora non fossero rispettate le nuove disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione, si ritengono applicabili le sanzioni previste in tema di violazioni alle disposizioni sulla circolazione del contante di cui al decreto antiriciclaggio. Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 231/2007 è pertanto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.

mef

Tasso di interesse legale – Riduzione all’1% dal 2014 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

1) Riduzione all’1% del tasso di interesse legale

Con il DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% all’1% in ragione d’anno. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

2) Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dell’1% si applica dall’1.1.2014.

3) Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

3.1) Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedi­mento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

  • al 2,5%, fino al 31.12.2013;
  • all’1%, dall’1.1.2014 fino al giorno di versamento compreso.

3.2) Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso

La riduzione all’1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:adesione agli inviti al contraddittorio, adesione ai processi verbali di constatazione, accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale

3.3) Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura dell’1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

4) Effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all’1% dall’1.1.2014, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.